Una sentenza storica del Consiglio di Stato cambia le regole della caccia sui fondi privati

Una decisione importante della magistratura amministrativa italiana apre nuovi scenari per i proprietari di terreni agricoli che desiderano escludere le attività venatorie dalle loro proprietà. Il Consiglio di Stato ha stabilito che le ragioni etiche e morali rappresentano motivi legittimi per richiedere il divieto di caccia su un fondo, purché questa esclusione non ostacoli la pianificazione faunistico-venatoria regionale. Si tratta di un cambiamento significativo rispetto alla precedente interpretazione della normativa, che circoscriveva le possibilità di esclusione a criteri molto più rigidi e specifici.

Fino a oggi, la legge sulla caccia del 1992 permetteva ai proprietari di escludere i loro fondi dalla gestione programmata della caccia, ma solo in circostanze ben definite: protezione di colture specializzate, attività di ricerca o sperimentazione, oppure interessi economici, sociali e ambientali rilevanti. Le amministrazioni regionali respingevano sistematicamente le istanze basate su motivazioni etiche o di coscienza, considerandole non pertinenti rispetto ai criteri normativi. Questa rigidità interpretativa ha caratterizzato la gestione delle richieste per anni, creando una situazione dove il diritto di proprietà veniva subordinato quasi completamente alla programmazione venatoria regionale, a meno che il proprietario non potesse permettersi costose recinzioni o dimostrare danni economici specifici.

La sentenza del Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso di una proprietaria dell'Emilia-Romagna supportata da associazioni animaliste, ha ribaltato questa prospettiva. I giudici hanno chiarito che la legge 157/92 non definisce in modo tassativo i soli motivi che possono legittimare una richiesta di esclusione. Questo significa che le amministrazioni regionali non possono più respingere automaticamente le istanze motivate da convinzioni etiche e morali, ma devono esaminarle nel merito, valutando caso per caso se creano effettivi ostacoli alla pianificazione faunistico-venatoria. L'unica vera condizione negativa rimane quindi l'interferenza con la programmazione regionale, non la natura della motivazione addotta dal proprietario.

Per i proprietari di fondi agricoli, questa decisione rappresenta un'opportunità concreta. Chi desidera escludere il proprio terreno dall'attività venatoria per motivi etici o di coscienza può ora presentare una richiesta formale alla propria Regione di competenza, allegando una motivazione articolata basata sui propri principi morali. La richiesta deve essere indirizzata all'amministrazione regionale e può coinvolgere l'Ambito Territoriale di Caccia locale. Non è più necessario ricorrere esclusivamente a recinzioni costose o dimostrare danni economici: la sensibilità personale del proprietario diventa un elemento legittimo nel procedimento amministrativo. Tuttavia, è importante sottolineare che questa sentenza non garantisce automaticamente l'accoglimento di tutte le richieste, ma assicura che vengano valutate equamente, senza discriminazione basata sulla natura etica della motivazione.

Questa evoluzione giurisprudenziale rappresenta un equilibrio tra il diritto di proprietà e la programmazione faunistico-venatoria regionale, riconoscendo che i proprietari hanno il diritto di far valere le proprie convinzioni all'interno delle regole esistenti. Per chi gestisce terreni agricoli e intende escludere la caccia dal proprio fondo, il consiglio è di documentare accuratamente le proprie motivazioni etiche e morali, presentando una richiesta formale e motivata alle autorità competenti, consapevoli che ora la legge consente di considerare seriamente queste ragioni nel processo decisionale.